E’ arrivata la prevista sentenza del giudice sportivo per i fatti avvenuti durante Messina – Crotone quando, dopo il goal del pareggio dei calabresi su calcio di rigore, la curva sud faceva lancio di bottigliette in campo in risposta all’esultanza provocatoria del calciatore del Crotone, Chiricò. Di seguito il disposto del giudice con cui vengono inflitti 5000€ di multa al club biancoscudato:
“per avere i suoi sostenitori per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato tribuna C, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la partita, n.12 (dodici) bottigliette di acqua semipiene all’interno del terreno di gioco e n.15 (quindici) bottigliette nel recinto di gioco;
2. nell’avere lanciato, al 45°minuto circa del primo tempo, una bottiglietta di acqua semipiena che colpiva alla fronte il giocatore n.32 del CROTONE, rendendo necessario l’intervento dei sanitari;
3. nell’avere attinto il direttore di gara ed il IV ufficiale con acqua su tutto il corpo, alla fine del secondo tempo, mentre rientravano negli spogliatoi, e nell’avere lanciato all’indirizzo degli stessi, a distanza di pochi centimetri, una bottiglietta vuota. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. Valutate le misure previste in applicazione dei Modelli Organizzativi ex art. 29 C.G.S., da una parte, e la gravità dei comportamenti posti in essere, dall’altra”.
Inibiti anche il presidente Pietro Sciotto fino al 25 Novembre:
“A) per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31°minuto circa del primo tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta;
B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all’interno di essi, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e della squadra arbitrale ed una pluralità di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, dell’assistente n. 1 e del IV ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico:
1 – proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone l’accesso negli spogliatoi;
2 – gesticolando nei confronti dell’arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e strattonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e\o dolore, così rallentandone l’accesso allo spogliatoio di pertinenza;
3 – tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell’occasione, l’assistente arbitrale, senza provocargli dolore;
4 – urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e strattonandolo per un braccio, senza procurargli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione”.
Ed il direttore sportivo Marcello Pitino fino al 20 Settembre:
“per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV ufficiale uscendo dall’area tecnica per protestare contro una decisione arbitrale e successivamente dirigendosi verso il IV ufficiale con atteggiamento minaccioso e urlando verso di lui e la squadra arbitrale per quattro volte parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, da una parte ritenuta la continuazione e, dall’altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal PITINO”.