La stracittadina tra Acr Messina e Città di Messina continua tra le carte del Giudice Sportivo che a breve si esprimerà sulla querelle relativa al caso Lorefice. L’oggetto del reclamo dell’ACR si basa sul fatto che il centrocampista classe ’98 ha iniziato la stagione in serie D con la maglia del Taranto, passato quindi tra i professionisti del Matera in lega pro, ha perso di fatto la condizione di calciatore “non professionista”. A seguito dell’esclusione della società lucana dal campionato di Serie C, trova spazio nell’ultima fase di calciomercato, nel roster del Presidente Lo Re.
Le Norme Organizzative Interne della Figc, NOIF, nelle condizioni generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto al comma 2 dell’articolo 95 recitano:
Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.
Entrando nel merito del contendere, nello specifico status di “non professionista” al comma 4 dell’articolo 117 si legge:
Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso.
A questo punto il triplice fischio è atteso soltanto dall’esito della pronuncia del Giudice Sportivo.