Con Ordinanza n. 76 di ieri, martedì 24, ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Messina avente ad oggetto la limitazione degli orari di apertura e chiusura delle Farmacie, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto che le Farmacie osservino gli orari di apertura e chiusura così come di seguito disciplinati: dalle ore 8.30 alle 13.30 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale; dalle 13.30 alle 16.00 per le farmacie in turno di servizio c.d. diurno; dalle 16.00 alle 18.00 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale; dalle 18.00 alle 19.30 per le farmacie in turno di servizio c.d. diurno; dalle 19.30 alle 8.30 del giorno successivo dalle farmacie in turno di servizio c.d. notturno. La superiore articolazione di orario si applica sia alle farmacie urbane che a quelle rurali, site nel territorio del Comune di Messina. Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8 di oggi, mercoledì 25, e avrà durata fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriori disposizioni.
Con Ordinanza n. 77 di ieri, martedì 24, ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Messina avente ad oggetto la limitazione degli orari di apertura e chiusura dei tabaccai, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto che le rivendite di tabacchi osservino gli stessi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di tipo alimentare: da lunedì a sabato 07:00-18:00; domenica 07:00-13:00. Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8,00 di oggi, mercoledì 25 marzo, e avrà durata fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriori disposizioni.