Durante la gara di Seconda Categoria Girone D tra il Roccalumera e l’Atletico Pagliara, sul 3-0 per i padroni di casa, a 15 minuti dal termine, scoppia una rissa che ha portato alla sospensione della stessa.
La società Roccalumera Calcio apprende con stupore e sdegno la decisione del giudice sportivo del Comunicato n. 233 del 12 dicembre 2023 della Lnd Sicilia. La replica tuona contro una sentenza ingiusta. Il presidente Ivan Lazzaro manifesta il proprio disappunto per le sanzioni comminate dal Giudice sportivo e dichiara: “noi parte lesa, pronti a ritirarci se non viene ristabilita la verità”.
Dal comunicato della società emerge che sono state scritte delle inesattezze e delle falsità dei fatti da parte del direttore di gara Simone D’Agata della sezione di Catania, durante la sfida tra il Roccalumera – Atletico Pagliara, sospesa all’80’ per rissa.
Il provvedimento del Giudice sportivo ha inflitto, per i fatti accaduti, la punizione sportiva per entrambe le squadre alla perdita della gara per 3-0 e l’ammenda di euro 300.00.
Nel comunicato emerge l’incredulità verso la sanzione inflitta al collaboratore Gianluca Trimarchi, che per un episodio di violenza, ha lottato per la vita, tornando dopo tanto alla “normalità” rinunciando anche al calcio giocato.
La società Roccalumera è pronta a difendersi in ogni sede per tutelare la propria immagine e a richiedere ogni ulteriore indagine per ristabilire la pura e semplice verità. L’augurio del presidente Lazzaro è quello che venga fatta al più presto luce con solerzia sui fatti accaduti per evitare di prendere spiacevoli e drastiche decisioni, come quella di rinunciare alla partecipazione al Campionato in corso.
Di seguito pubblichiamo il comunicato N°233 del 12 dicembre 2023 del giudice sportivo:
gara del 10/12/2023 ROCCALUMERA CALCIO – ATLETICO PAGLIARA
3-0; Sospesa al 28′ del s.t.
Esaminato il referto arbitrale il quale, come è noto, gode di fede privilegiata in ordine alla gara, dallo stesso si rileva che:
Al 25′ del secondo tempo, mentre si stava concretizzando una sostituzione, i calciatori Scivolone Marco e Pistone Tindaro (Atletico Pagliara) con fare minaccioso ed aggressivo, cercavano di colpire avversari che si difendevano e tra i quali l’arbitro riconosceva il calciatore Villari Fausto ed il collaboratore Trimarchi Gianluca (Roccalumera), tutti che si colpivano reciprocamente; a tal punto sopraggiungevano tesserati di entrambe le Società, sia titolari che di riserva, che venivano coinvolti nella rissa; l’arbitro notava il calciatore Basile Carmelo (Atletico Pagliara) con il viso insanguinato mentre nello spiazzo antistante gli spogliatoi una persona indebitamente presente impugnava un legno correndo con fare minaccioso; Mancando le condizioni per potere proseguire la gara, l’arbitro decideva di sospenderla definitivamente; a tal punto scoppiava una rissa ancora più violenta che si concludeva solo al sopraggiungere delle Forze dell’Ordine;
Condivisa la decisione dell’arbitro e sancita la responsabilità delle Società Roccalumera e Atletico Pagliara per quanto attiene al comportamento dei propri tesserati;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l’art. 10, commi 1 e 3, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Roccalumera la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 300;
Di infliggere alla Società Atletico Pagliara la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 300.